Le Normative, Legislazione relativa alle tartarughe

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paolosixm
view post Posted on 21/9/2011, 11:22




Legislazione relativa alle tartarughe



CITES
La CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione) è nata dalla necessità controllare il commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati) minacciati di estinzione.
La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 175 Paesi.
In Italia è entrata in vigore nel 1980 e l'attuazione della CITES è affidata a diversi Ministeri:
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: è l’Autorità di Gestione CITES. Presso il Ministero dell’Ambiente opera la Commissione Scientifica, che decide in merito a richieste di certificazione e di movimentazione.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: attraverso il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione e del controllo tecnico-specialistico per il rispetto della Convenzione.
Ministero dello Sviluppo Economico: rilascia le licenze di importazione ed esportazione.

LE APPENDICI ALLA CITES
Le specie animali e vegetali minacciate di estinzione sono state suddivise in base alla Convenzione in tre categorie ed elencate in tre "Appendici".
L'Appendice I include specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio.
L'Appendice II include specie il cui commercio è regolamentato per evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza.
L'Appendice III include specie protette da singoli Stati per regolamentare le esportazioni dai loro territori.
Ogni specie può transitare, nel tempo, da un livello di protezione all'altro a seconda dei dati di incremento o decremento delle popolazioni, registrati dalle competenti Autorità scientifiche. La CITES non esclude che gli Stati Parte possano adottare misure di protezione più rigorose per la protezione delle specie già incluse nelle liste della Convenzione o di altre specie selvatiche.

I REGOLAMENTI COMUNITARI
Dal 1° gennaio 1984 la Comunità Europea ha recepito la normativa CITES con Regolamenti che, per alcune specie, sono più restrittivi di quella CITES.
I Regolamenti attualmente in vigore sono:
Regolamento (CE) 338/1997 del 9 dicembre 2006 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Regolamento (CE) 407/2009 del 14 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Questo Regolamento è stato rettificato il 7 luglio 2009 (Rettifica allegati).
Regolamento (CE) 865/2006 del 4 maggio 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97.
Regolamento (CE) 100/2008 del 4 febbraio 2008 che modifica ed integra il Regolamento 865/2006.
Regolamento (CE) 359/2009 del 30 aprile 2009 che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche.

GLI ALLEGATI AI REGOLAMENTI COMUNITARI
Analogamente a quanto previsto dalla Convenzione di Washington, nei Regolamenti (CE) le specie da proteggere sono state suddivise, a seconda del grado di controllo e protezione che si vuole esercitare, in quattro Allegati:
Allegato A: comprende le specie che figurano nella Appendice I della Cites e alcune altre specie di Appendice II inserite secondo diversi criteri (ad esempio le Testudo autoctone)
Allegato B: comprende sostanzialmente le specie che figurano nell'Appendice II della Cites (salvo quelle incluse nell'Allegato A), le specie dell'Appendice I per le quali è stata avanzata una riserva, e altre specie per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità possa costituire un pericolo ecologico per le analoghe specie indigene (ad esempio le Trachemys scripta elegans)
Allegato C: comprende le specie della Appendice III della Cites, diverse da quelle degli Allegati A e B, specie della Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva
Allegato D: comprende alcune specie di cui la importanza del volume di importazioni comunitarie giustifica un controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

SANZIONI
Le violazioni alle disposizioni della Convenzione e del Regolamento (CE) n. 338 del 1997 sono punite con le sanzioni previste dalla legge 150/92 integrata e modificata dalla legge 59/93 e dal D. lgs. 275/01 che, oltre a prevedere specifiche sanzioni per i reati di violazione della normativa CITES, indica precise misure per regolamentare la detenzione ed il commercio delle specie.
In base a questa legge, è vietato importare, esportare o riesportare, vendere, esporre e detenere esemplari vivi, morti nonché loro parti e prodotti derivati dalle specie iscritte all'Appendice I e delle specie iscritte alla Appendice II e Appendice III che siano sprovviste di regolari permessi.
La legge 150/92 configura l'inosservanza dei sopraelencati divieti come reati e li penalizza con l'arresto o l'ammenda e, sempre, con la confisca degli esemplari o dei prodotti. L'art.8 affida al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza sull'applicazione della normativa che viene effettuata dai Nuclei Operativi istituiti presso le dogane abilitate ed i Servizi CITES Territoriali.
Solo per gli oggetti che siano effetti personali sono previste specifiche deroghe e sanzioni.
Sono punite con sanzioni le violazioni che riguardino sia gli esemplari vivi che le loro parti o prodotti derivati.

MODULISTICA
relativa alle specie incluse in Allegato A
Dal 16/06/08 il Ministero dell'Ambiente ha deciso di applicare integralmente il Reg. (CE) 338/97 e il Reg. (CE) 865/06. Per effetto di tale decisione, sono state annullate le deroghe che permettevano alcune facilitazioni per le denunce di nascita e di morte, le cessioni gratuite e gli spostamenti di alcune specie in Appendice II, Allegato A, comprese le Testudo hermanni, le Testudo marginata e le Testudo graeca.
Di seguito si allegano i moduli da utilizzare per le pratiche relative alle specie in Allegato A.
Denuncia di nascita in cattività (MODELLO SCT1 - Annesso 1)
Richiesta di Movimentazione (Annesso 3 Bis)
Dichiarazione di spostamento temporaneo o decesso (Annesso 3)
Rinnovo C.I.T.E.S.
Richiesta di certificazione (Annesso 2)
Istruzioni per la richiesta di certificazione

Scheda identificativa del genere Testudo
Istruzioni per la compilazione della scheda identificativa

MODULISTICA
relativa alle specie incluse in Allegato B
Denuncia di nascita in cattività (MODELLO SCT1/BIS – Annesso 4)
Scheda informativa/dichiaratica animali Allegato B nati in cattività (MODELLO SCT2-BIS)

LA COMMISSIONE SCIENTIFICA
La Commissione Scientifica presso il Ministero dell'Ambiente si occupa del rilascio delle Certificazioni Cites e dell'autorizzazione alle Movimentazioni. La nuova Commissione è stata istituita con il DM n. 192 del 23 Novembre 2010.
DM n. 192 23/11/2010


FONTI:
Fonte principale e credits diretti a:
Tartarughe.Info www.tartarughe.info/index.htm
Link alla discussione originale www.tartarughe.info/normativa.html

http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/page.../IT/IDPagina/41
http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/page...IT/IDPagina/370
www.mincomes.it/cites/indice_cites.htm

 
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